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Funzionario Responsabile del Tributo: Dott. Giacomo Spatazza (Del. G.C. 38 del 24/02/2020)


Anno 2022
A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 (commi da 739 a 783).
Le aliquote relative all'anno 2022 sono state deliberate dal Consiglio Comunale del Comune di Gualtieri con propria deliberazione   pdf C C n 5 del 03 03 2022 Aliquote IMU 2022 (101 KB)
IL VERSAMENTO MINIMO E' STABILITO IN € 12,00 ANNUALI.
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2022
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2022
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso”.

Codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta dovuta:
Codice comune: E232
• 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A9 relative pertinenze
• 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo se fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
• 3914: IMU terreni agricoli
• 3916: IMU aree fabbricabili
• 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
• 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10) quota Stato
• 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10) quota Comune
• 3939: IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - Comune (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 29/E del 29 maggio 2020)
Non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 12 di imposta annua

La Dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.

Il termine ultimo per la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU 2022 è il 30/06/2023.

ESENZIONE IMU "IMMOBILI BENE MERCE” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) .
A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

AIRE (pensionati residenti all'estero)
Art. 1, co. 743, L. n. 234/2021
"Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma
49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022."
E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)
*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

Per effettuare il calcolo IMU:
CALCOLATORE ANUTEL 2022