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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Funzionario Responsabile del Tributo: Dott. Giacomo Spatazza (Del. G.C. 55 del 30/04/2015)

Anno 2019
L'IMU (Imposta Municipale propria) rappresenta la componente di natura patrimoniale della IUC, ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
A partire dal 01/01/2014, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639, l'IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:

• abitazione principale e pertinenze (entro i limiti di legge) purché l’abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
• l’unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008).
• casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ai commi 678 e 708 dell'art. 1 delle Legge 147/2013.
• fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintato che permanga tale condizione e purché non siano, in ogni caso, locati.

A partire dal 01/01/2016, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), inoltre, l'IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:

• terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica
• una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ALIQUOTE IMU 2019:
La Deliberazione di Consiglio Comunale di Gualtieri, numero 10 del 14/01/2019 ha approvato le aliquote IMU per l'anno 2019. Per una verifica, si rimanda al medesimo atto.

CASI PARTICOLARI:

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL I° GRADO IN LINEA RETTA E PERTINENZE:
Aliquota 7,6 x mille: applicabile agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (massimo 3, una per tipo C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi abbia la propria residenza anagrafica e che vi dimori abitualmente. La dichiarazione di sussistenza dei requisiti andrà presentata compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 31/12/2019 e, in assenza di variazioni, rimarrà valida anche per gli anni successivi.
ATTENZIONE: La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha inoltre previsto, dal 1/1/2016, un'Aliquota pari 7,6 x mille con base imponibile ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che:
• il comodatario vi abbia la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente
• il contratto di comodato sia regolarmente registrato
• il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia (oltre eventualmente alla propria abitazione principale, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9)
• il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU, su modello di cui all'art. 9, c. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
FABBRICATI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCERTATO ai sensi dell'art. 2 comma 3 e art. 5 comma 1, L. 431 del 9/12/1998 o CONCORDATO dal Comune con i soggetti appositamente individuati.
Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015. Per poter usufruire di tale riduzione occorre presentare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti compilando apposito modulo presente sul sito, entro il 31/12/2019.


DETRAZIONE per abitazione principale e per fabbricati regolarmente assegnati dagli ex IACP: Euro 200,00
IL VERSAMENTO MINIMO E' STABILITO IN € 12,00 ANNUALI.

IMMOBILI INAGIBILI DA SISMA: CONFERMATA ESENZIONE FINO AL 31/12/2019
art.1, comma 722, L. 27 dicembre 2017, n.205
“Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».".

TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMU 2019:
ACCONTO 2019: da versare entro il 17/06/2019.
SALDO 2019: da versare entro il 16/12/2019.

MODALITA' DI VERSAMENTO:
Il versamento del tributo va effettuato tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
3912: IMU abitazione principale Comune (solo per le categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze)
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune

Il codice catastale del comune di Gualtieri da indicare nell'F24 è E232.


VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL CALCOLO IMU 2019
Con deliberazione n. 133 del 06/12/2012 sono stati stabiliti i valori di riferimento per le aree fabbricabili situate nel Comune di Gualtieri ai fini del calcolo dell'imposta IMU.