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TARI - TASSA SUI RIFIUTI
Funzionario Responsabile del Tributo: Dott. Giacomo Spatazza (Delibera di G.C. N. 55 del 30/04/2015)

dal 01/01/2014 la TARI sostituisce il TARES-Tributo sui rifiuti e sui servizi

Anno 2019


La legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639, ha istituito dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La TARI (Tassa sui Rifiuti) rappresenta una delle due componenti riferite ai servizi (insieme al TASI), è posta a carico dell'utilizzatore dell'immobile ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi udo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie assoggettata è pari all’80 per cento della superficie catastale. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES applicata nel 2013.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992; il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura precentuale deliberata dalla provincia sull'importo dello stesso. Per l'anno 2015 tale percentuale è del 5%, come da Decreto del Presidente della Provincia n. 99 del 29/06/2015.

La disciplina dettagliata per l'applicazione della TARI, anche con riferimento alle riduzioni previste ed ai tempi di presentazione delle relative richieste, è contenuta nel REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI , approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2018
PROSPETTO TARIFFE TARI, (approvato con deliberazione di C.C n. 31 del 27/03/2019).

RIDUZIONI DELLA TASSA:
Sono previste riduzioni della tassa, ottenibili dietro presentazione di apposita richiesta redatta sul modello predisposto dal comune, per le seguenti casistiche:

UTENZE DOMESTICHE (art. 10 Regolamento Comunale TARI):
- abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo;
- distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 1000 metri;
- compostaggio domestico
+
UTENZE NON DOMESTICHE (artt. 9 e 10 del Regolamento Comunale TARI):
- attività stagionali;
- avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani e/o imballaggi;
- produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

RISCOSSIONE:
PER L'ANNO 2019 LA RISCOSSIONE AVVERRA' IN 2 RATE:
PRIMA RATA con scadenza 30/09/2019, per il versamento del 50% del tributo comunale e provinciale;
SECONDA RATA con scadenza 31/03/2020, per il versamento del restante 50% del tributo comunale e provinciale, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

IL CONTRIBUENTE RICEVERA' APPOSITO AVVISO DI PAGAMENTO, EMESSO DAL COMUNE, CONTENENTE I CONTEGGI DEL TRIBUTO ED ALLEGATO IL MODELLO F24 PRECOMPILATO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO. SI PONE L'ATTENZIONE SUL FATTO CHE IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO RISPETTANDO ESATTAMENTE I DATI INDICATI SULL'F24, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL CODICE FISCALE, IL CODICE TRIBUTO, IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE E L'IMPORTO, IN MODO DA EVITARE ERRONEE IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO.