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Ciascun cacciatore residente in Emilia-Romanga può ritirare presso il proprio Comune il tesserino regionale per l'esercizio venatorio relativo alla stagione entrante.


Condizioni per il rilascio del tesserino:

1 -  Presentazione dei documenti o di una dichiarazione dell'interessato (ai sensi del D.P.R. 445/2000) dalla quale risulti:

- il possesso della licenza di porto d'armi per uso caccia con l'indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;

- di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell'addizionale di cui all'art. 24, comma 1 della legge 157/92;

- di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all'art. 12, ottavo comma, della legge 157/92;

- di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l'opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell'art.34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata a), b) o c).

- Se l'esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l'interessato deve altresì dichiarare:

- di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione ..../....

- (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);

- gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria entrante;

- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA

- Qualora invece l'esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l'interessato deve dichiarare:

- di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.

2 - Avere riconsegnato, entro il 31 marzo, l'ultimo tesserino utilizzato , a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94 e successive modifiche

N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria entrante a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento all'autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. La denuncia deve comunque essere prodotta entro il 31 marzo.

3 - Firma del cacciatore sul tabulato "Elenco dei cacciatori" in dotazione al Comune a prova dell´avvenuto ritiro del tesserino.

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Competenza Ufficio Segreteria

Telefono 0522-221823
E-Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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