Contenuto principale

Messaggio di avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori.
Se decidi di continuare la navigazione accetta il loro uso. Per ulteriori informazioni clicca qui.

DESCRIZIONE:

Sono le vendite scontate effettuate al fine di vendere, nel più breve tempo possibile, tutte le merci a seguito di cessazione attività, cessione di azienda, trasferimento di sede in altro locale, trasformazione o rinnovo locale.
E’ vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili. E’ vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto. A decorrere dall’inizio delle vendite, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto vendita ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione.

CHI PUO’ RICHIEDERLO?

I titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio.


QUANDO RICHIEDERLO?

Per le liquidazioni presentare la comunicazione almeno 15 giorni prima dell’inizio della vendita.
Le vendite di liquidazione possono avvenire durante tutto l’anno per un periodo non superiore alle 6 settimane; nel caso di cessazione dell’attività o di cessione dell’azienda la vendita può essere effettuata fino a 13 settimane. Non è possibile l’effettuazione di vendite di liquidazione, a seguito di trasformazioni o rinnovo locali, nel mese di dicembre.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

Liquidazioni: comunicazione su apposito modello richiedibile c/o ufficio commercio, corredata dai seguenti allegati: 1) in caso di cessazione attività dichiarazione dell’esercente che attesta di cessare effettivamente l’attività al termine della liquidazione; 2) in caso di cessione d’azienda copia dell’atto che attesta la compravendita dell’azienda; 3) in caso di trasferimento sede dichiarazione del richiedente in cui attesti di aver comunicato/chiesto l’autorizzazione al trasferimento; 4) in caso di trasformazione o rinnovo locali occorrono una dichiarazione del richiedente in cui si attesta di aver richiesto il rilascio del permesso per costruire se necessario; per i casi in cui le trasformazioni non neccessitano di permesso per costruire, occorre una copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d’ordine dell’impresa incaricata o fornitrice, una copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d’ordine dell’impresa incaricata o fornitrice, specificandone l’ammontare, per i casi in cui le trasformazioni non necessitano di permesso di costruire. Entro 45 giorni dall’effettuazione dei lavori deve essere prodotta al comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l’intervento e, nel caso che questo non sia soggetto a permesso per costruire, occorre indicare l’ammontare.
Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo di liquidazione. Le asserzioni pubblicitarie devono indicare la tipologia di vendita straordinaria effettuata, la durata e la data della comunicazione all’amministrazione comunale. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

TEMPI E COSTI DELLA PRATICA:

Rilascio immediato di fotocopia della comunicazione presentata con timbro di “pervenuto”. Nessun costo.


PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Competenza Ufficio Commercio
Telefono 0522-221827
E-Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Apertura al pubblico
Martedì dalle 10.30 alle 13.00,
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00,
Sabato  dalle 8.30 alle 12.45