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ESERCIZI DI VICINATO:Apertura

DESCRIZIONE
Per esercizi di vicinato, si intendono gli esercizi la cui superficie di vendita non supera i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e i 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
La superficie di vendita si riferisce all'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizI. L'attività commerciale si suddivide in base a due categorie merceologiche:
• alimentare
• non alimentare.
All'interno di ogni categoria è possibile vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari,

L’apertura di un nuovo esercizio di vicinato è sottoposta a semplice comunicazione al Comune sede dell’esercizio, su apposito modello ministeriale (Mod. Com 1);


CHI PUO’ RICHIEDERLO?
Possono esercitare l’attività di vendita al dettaglio tutti coloro che sono in possesso dei requisiti morali e, solo per l’attività di vendita nel settore alimentare, anche dei requisiti professionali. (art.5 D. Lgsvo 114/98).


QUANDO RICHIEDERLO?
Decorsi 30 giorni dal protocollo della comunicazione presso l’Ufficio Commercio è possibile iniziare l’attività di vendita
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Modello COM.1 richiedibile presso l’Ufficio Commercio.


TEMPI E COSTI DELLA PRATICA

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenza Ufficio Commercio
Telefono 0522-221827
E-Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Apertura al pubblico
Martedì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00,
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00,
Sabato  dalle 8.30 alle 12.45