RAVVEDIMENTO OPEROSO PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DESCRIZIONE:
Il contribuente che verifica, prima che se ne accorga l’ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti dovuti, può provvedere al pagamento del dovuto versando l'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi moratori.
QUANDO FARLA?
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OMESSO VERSAMENTO
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TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO |
SANZIONE APPLICABILE |
SANZIONE DAL 01/02/2011 |
SANZIONE 2010 |
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Omesso pagamento del tributo |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera b) |
1/10 del minimo
1/8 del minimo |
3,00%
3,75% |
2,50%
3,00% |
| Omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento |
Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione (comma 1, lettera b) |
1/8 del minimo |
3,75% |
3,00% |
| Omessa presentazione della dichiarazione annuale | Entro 90 giorni dalla violazione (comma 1 lettera c) |
1/10 del minimo | 3% + sanzione | 2,5% + sanzione |
Entro un anno dalla mancata presentazione o mancato pagamento.
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI, compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) l’esatto ammontare dell’imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all’imposta dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi, dovrà essere barrata l’apposita casella “ravvedimento”. Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all’ufficio ICI l’avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l’apposito MODULO al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento. Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l’imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione/accertamento d’imposta con l’applicazione delle intere sanzioni e degli interessi previsti.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Competenza Ufficio Tributi
Telefono 0522 221815
E-Mail
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Apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il sabato dalle ore 8.30 alle 13.00.
Giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.00







