Normativa di riferimento: D.lgs. N 504/1997; D.lgs N 215/2001
Requisiti e termini di presentazione della domanda
- Possono chiedere il ritardo del servizio militare gli studenti che frequentano l'ultimo triennio di un corso d'istruzione secondaria superiore in istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso. Il ritardo può essere concesso agli studenti che non hanno ancora compiuto il 22° anno di età e, comunque, per non più di tre volte. Gli studenti che hanno usufruito per tre volte del beneficio non possono ottenere poi i ritardi previsti per gli studenti universitari.
La prima domanda viene presentata, personalmente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio Leva del Distretto Militare o della Capitaneria di Porto competente, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, salvo gli studenti nati nell'ultimo trimestre dell'anno di selezione a visita, i quali possono presentare domanda sino alla visita stessa. Alla domanda, redatta in carta semplice, deve essere allegata l'autocertificazione o il certificato di iscrizione rilasciato dalla Scuola. Le domande successive devono essere inoltrate al Comando del Distretto Militare Ufficio Reclutamento o alla Capitaneria di Porto competente, osservando il termine di presentazione (entro il 30 settembre di ogni anno per chi frequenta corsi d'istruzione superiore o è iscritto al primo anno universitario)
- Gli studenti universitari possono fruire del ritardo per motivi di studio fino al compimento:
- del 25° anno (corsi di tre anni)
- del 26° anno (corsi di quattro anni)
- del 27° anno (corsi di cinque anni)
- del 28° anno (corsi sei anni)
- del 29° anno (corsi di specializzazione, perfezionamento,
dottorato di ricerca per laureati).
Per ottenere il ritardo, lo studente universitario deve avere superato:
n. 1 esami per la seconda richiesta
n. 3 esami complessivi per la terza richiesta
n. 6 esami complessivi per la quarta richiesta
n. 3 esami ogni anno per la quinta richiesta e successive.
Le domande successive alla prima, fatta dagli immatricolati o immatricolandi, devono essere inoltrate, personalmente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando del Distretto Militare Ufficio Reclutamento o alla Capitaneria di Porto competente, entro il 31 dicembre dal secondo anno universitario e successivi).
I requisiti di cui sopra sono validi fino al 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2004, per ottenere i benefici del ritardo il cittadino, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. N° 215/2001, deve dimostrare, se appartenente alla classe di leva 1985 e precedenti, di possedere i seguenti:
- prima richiesta: iscrizione a corso universitario;
- seconda richiesta: superamento di N° 4 esami previsti dal piano di studi;
- terza richiesta: superamento di N° 8 sami previsti dal piano di studi;
- quarta richiesta: superamento di ulteriori N° 4 esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta ed alle successive.
- Rinuncia al beneficio
Gli studenti, sia di scuola media superiore che universitari, che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a tale beneficio presentando apposita dichiarazione all'Ufficio Leva del Distretto Militare o della Capitaneria di Porto competente.







