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Ravvedimento operoso ICI PDF Stampa E-mail

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DESCRIZIONE:
Il contribuente che verifica, prima che se ne accorga l’ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti dovuti, può provvedere al pagamento del dovuto versando l'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi moratori. 

QUANDO FARLA?

OMESSO VERSAMENTO


 

TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO 


SANZIONE

APPLICABILE 


SANZIONE DAL 01/02/2011 


SANZIONE

2010 


 Omesso pagamento del tributo


Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a)

 

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera b) 


1/10 del minimo

 

 

 

1/8 del minimo 


3,00%

 

 

 

3,75% 


2,50%

 

 

 

3,00% 


 Omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento


Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione

 

Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione (comma 1, lettera b) 


 1/8 del minimo
3,75% 
3,00% 
 Omessa presentazione della dichiarazione annuale
Entro 90 giorni dalla violazione (comma 1 lettera c) 
1/10 del minimo 3% + sanzione 2,5% + sanzione 

 


Entro un anno dalla mancata presentazione o mancato pagamento.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI, compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) l’esatto ammontare dell’imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all’imposta dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi, dovrà essere barrata l’apposita casella “ravvedimento”. Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all’ufficio ICI l’avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l’apposito MODULO al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento. Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l’imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione/accertamento d’imposta con l’applicazione delle intere sanzioni e degli interessi previsti. 

 

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA TABELLA PER IL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Competenza Ufficio Tributi
Telefono 0522 221815
E-Mail  Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
Apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il sabato dalle ore 8.30 alle 13.00.
Giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.00

Ultimo aggiornamento ( Tuesday 08 February 2011 )
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