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Pagamento ICI PDF Stampa E-mail

PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)


DESCRIZIONE:
Il contribuente deve informarsi presso il comune sul cui territorio possiede l’immobile, sull’aliquota determinata di anno in anno e verificare se sono previste aliquote differenziate per situazioni particolari o maggiori detrazioni.  L’ufficio tributi fornisce una consulenza di massima relativamente alle diverse casistiche che si possono verificare in concreto nell’applicazione dell’ICI (successioni mortis causa, compravendite particolari, fallimenti).

CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO?
E’ tenuto al pagamento chiunque possegga, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, locatario del leasing, durante l’anno anche solo una quota dell’immobile o terreno, purché il possesso sia superiore a 15 giorni durante l’anno. Chi intende pagare l’imposta ridotta del 50% perché in possesso di fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (per il periodo durante il quale sussiste tale condizione), deve presentare apposita autocertificazione e la riduzione d’imposta relativa decorre dalla data di presentazione della autocertificazione medesima.

QUANDO PAGARLA?
L’acconto pari al 50% dell’imposta annua, deve essere versato entro il 16 giugno, il saldo pari al 50% dell’imposta annua, deve essere versato entro il 16 dicembre, con bollettino postale intestato al Comune di Gualtieri – I.C.I. servizio tesoreria – C/C Postale n. 12044442 o con modello F24.

DATI DA UTILIZZARE PER IL CONTEGGIO DELL’IMPOSTA:
Conteggio dell’imposta:
(0) Per i fabbricati: rendita catastale maggiorata = rendita catastale + 5 % (per la categoria catastale B + 40 %); il risultato va moltiplicato per: 100 per le categorie catastali A-B-C, 50 per le categorie catastali A/10-D, 34 per la categoria catastale C/1, il valore così ottenuto va moltiplicato per l’aliquota.
(1) Per i terreni agricoli: reddito dominicale maggiorato = reddito dominicale x 1,25; il risultato va moltiplicato per 75; il valore così ottenuto va moltiplicato per l’aliquota ordinaria.
(2) Per le aree fabbricabili: valore venale in comune commercio dell’area al primo gennaio dell’anno in corso moltiplicato per l’aliquota.
Aliquote anno 2008:
abitazione principale 5,3 per mille;
ordinaria 7,0 per mille;
La detrazione per l’abitazione principale effettivamente occupata dal proprietario è di euro 103,29 annue da rapportare ai mesi dell’anno in cui si ha tale  requisito.
La detrazione di euro 103,29 e l’aliquota del 5,3 per mille si applica, oltre all’immobile adibito ad abitazione principale:
- agli immobili posseduti e dati in comodato gratuito a parenti fino al 3° grado, sia in linea retta che collaterale, presentando entro il 31 dicembre dell’anno stesso in cui si applica, l’apposito modello (disponibile presso l’ufficio tributi).
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale solo ai fini della riduzione dell’aliquota;
- a due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
- all’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Si informa che in data 27 maggio 2008, con D.L. n. 93, è stata disposta l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo. In base a detta disposizione i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma di favore, non sono tenuti a corrispondere l'ICI sull'abitazione principale, già a decorrere dal versamento in acconto per l'anno 2008.

TEMPI E COSTI DELLA PRATICA:
Tempi di risposta immediati. Nessun costo.


PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Competenza Ufficio Tributi
Telefono 0522 221815
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Apertura al pubblico
 Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il sabato dalle ore 8.30 alle 13.00.
Giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.00

Ultimo aggiornamento ( sabato 07 giugno 2008 )
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