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REGIME PATRIMONIALE – COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI DESCRIZIONE: Dal 20 settembre 1975 per tutti coloro che si sono sposati o che si sposeranno si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni. Comunione dei beni: realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio familiare. Separazione dei beni: si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. CHI PUO’ RICHIEDERLO? I futuri sposi all’Ufficiale dello Stato Civile (matrimonio civile), o al Parroco (matrimonio religioso). QUANDO RICHIEDERLO? La scelta del regime patrimoniale è effettuata all’atto del matrimonio. Il regime patrimoniale può essere mutato in ogni tempo successivamente al matrimonio con convenzione stipulata per atto pubblico (Notaio). DOCUMENTI DA PRESENTARE: La scelta del regime patrimoniale è effettuata con dichiarazione verbale. In caso di scelta successiva al matrimonio occorre rivolgersi ad un Notaio. TEMPI E COSTI DELLA PRATICA: Scelta entro data decisa per il matrimonio. Nessun costo se la scelta è effettuata nell’atto matrimoniale. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Competenza Ufficio servizi demografici Telefono 0522-221831 – 221835 - 221814 E-Mail
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Apertura al pubblico Da lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.00 Giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
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